Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto decreto “Crescita 2.0”), il secondo provvedimento d’urgenza targato Monti. Di seguito si riporta una sintesi del provvedimento, che a breve inizierà l’iter parlamentare di conversione in legge.
DIGITALIZZAZIONE degli ATTI e dei PROCEDIMENTI | |
DOMICILIO DIGITALE del CITTADINO (art. 4) |
Ogni cittadino potrà indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), che assume la funzione di domicilio digitale dal 1° gennaio 2013 (art. 3-bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). |
AGENDA DIGITALE (art. 1) |
Il decreto affida al Governo il compito di presentare annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione dell’art. 47 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modifiche dalla L. 4 aprile 2012, n. 35. |
ACQUISTI della PA | Per l’acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni potranno essere utilizzate esclusivamente modalità telematiche. |
PAGAMENTI ELETTRONICI (art. 15) |
Le Pubbliche Amministrazioni e gli operatori che erogano o gestiscono servizi pubblici sono tenuti ad accettare pagamenti in formato elettronico, a prescindere dall’importo. Dal 1° gennaio 2014 i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche professionali, dovranno accettare pagamenti con carta di debito (bancomat, ad esempio). |
IMPRESE e PROFESSIONISTI | |
PEC (art. 5) |
Entro il 31 dicembre 2013 le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale dovranno depositare il proprio indirizzo di Pec presso il competente ufficio del Registro delle Imprese. La presentazione di una domanda di iscrizione effettuata da un’azienda individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di Pec, in luogo della sanzione di cui all’art. 2630 del Codice civile, provoca la sospensione della domanda per tre mesi, durante i quali è possibile regolarizzare la propria posizione.
Attenzione |
START UP (art. 25) |
Importante il pacchetto di norme contenute nel decreto legge in materia di start up. Innanzitutto perché per la prima volta vi è una norma nell’ordinamento che stabilisce i requisiti in presenza dei quali un’azienda può definirsi tale: in particolare, l’atto costitutivo della società deve risalire al massimo a 48 mesi prima, non vi può essere stata distribuzione di utili, il fatturato non può superare 5 milioni di euro. Alle start up la legge riserva un trattamento tributario di favore, oltre a semplificazioni burocratiche e facilitazioni sul fronte dell’accesso al credito. Inoltre viene istituito l’“incubatore certificato di imprese start up innovative”, una società di capitali di diritto italiano oppure una Società Europea residente in Italia con lo scopo di sostenere la creazione e lo sviluppo di start up innovative. |
CREDITO d’IMPOSTA per GRANDI INFRASTRUTTURE (art. 33) |
Per le nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro tramite contratti di partenariato pubblico-privato (di cui all’art. 3, comma 15-ter, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), la cui progettazione definitiva venga approvata entro il 31 dicembre 2015 e per i quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto, il titolare del contratto di partenariato può usufruire di un credito d’imposta ai fini Ires e Irap, nella misura massima del 50 per cento del costo complessivo dell’investimento. |
DISCIPLINA del FALLIMENTO – SOVRAINDEBITAMENTO (artt. 17 – 18) |
Il ricorso per la dichiarazione di fallimento, le comunicazioni del curatore e la domanda di ammissione al passivo da parte dei creditori potranno essere presentate tramite Pec. È stato infatti modificato il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Novità anche per le crisi da sovraindebitamento (la cui disciplina si rinviene nella L. 27 gennaio 2012, n. 3): al riguardo viene fornita una nuova definizione di “sovraindebitamento”. |
SPORTELLO UNICO per l’ATTRAZIONE di INVESTIMENTI ESTERI (art. 35) |
Presso il Ministero dello Sviluppo Economico sarà istituito il “Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri”, con funzioni di coordinamento per gli investitori esteri che manifestino un interesse reale e concreto alla realizzazione in Italia di investimenti di natura non strettamente finanziaria. |
ALTRE NOVITÀ | |
NOTIFICHE E COMUNICAZIONI PROCESSUALI (art. 16) |
Il decreto legge ha introdotto nuove norme sul “biglietto di cancelleria” e in materia di notifiche e comunicazioni relative ai procedimenti giudiziari. In tal senso sono stati modificati gli artt. 136, comma 1, e 149-bis, comma 2, del Codice di procedura civile, e 45 delle relative disposizioni attuative. |
CONTRATTI di ASSICURAZIONE (artt. 21 – 22) |
Con la realizzazione di un archivio informatico sarà più agevole individuare le frodi nel settore delle assicurazioni della responsabilità civile auto. È prevista la nullità delle clausole contrattuali di rinnovo tacito presenti nei contratti. |
PUBBLICO IMPIEGO – CERTIFICATI di MALATTIA (art. 7) |
Dal 19 dicembre 2012, nel pubblico impiego – salvo talune eccezioni (Vigili del Fuoco e Forze armate e rapporti non soggetti al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) – per il rilascio e l’invio dei certificati di malattia si applica l’art. 55-septies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. |
SOCIETÀ di MUTUO SOCCORSO (art. 23) |
Le società di mutuo soccorso (L. 15 aprile 1886, n. 3818) dovranno essere iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle Imprese. Rivisto l’ambito entro il quale tale tipologia di ente potrà operare. |
di Paolo Duranti