La richiesta della detrazione IRPEF degli interessi passivi sul mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale potrebbe essere sufficiente per esaurire il plafond da 3.000 euro che le nuove regole permettono di portare in detrazione, ottenendo uno sconto massimo da 570 euro all’anno.
Tale situazione interessa tutti coloro che hanno acceso un mutuo per l’abitazione principale, o l’hanno avviato negli ultimi anni: questi soggetti non avranno alcun beneficio, raggiunto il plafond di 3.000 euro di interessi, per la detrazione IRPEF per i premi pagati sull’assicurazione sulla vita, per le spese d’istruzione dei figli o per quelle per l’affitto dello studente fuori sede, per quelle sostenute per lo sport dei bambini o per gli assegni per la beneficenza.
Viene evidenziato che la detrazione IRPEF per gli interessi passivi pagati sul mutuo interessa circa 3,8 milioni di contribuenti e, in almeno un milione di casi, la detrazione attuale supera il nuovo tetto da 3.000 euro: ogni anno vengono erogati in Italia circa 250.000 mutui per abitazione principale superiori ai 100.000 euro all’anno, una cifra più che sufficiente a sfondare il plafond nei primi 4-5 anni di vita del mutuo.
Con il nuovo tetto da 3.000 euro la spesa detraibile diminuisce di 190 euro all’anno rispetto all’applicazione delle vecchie regole ma, soprattutto, impedisce di portare in detrazione le altre spese coinvolte dal tetto, che fra le grandi voci esclude solo quelle sanitarie. (Il Sole 24 Ore del 17 ottobre 2012, pag. 6, Gianni Trovati )
Viene evidenziato che la detrazione IRPEF per gli interessi passivi pagati sul mutuo interessa circa 3,8 milioni di contribuenti e, in almeno un milione di casi, la detrazione attuale supera il nuovo tetto da 3.000 euro: ogni anno vengono erogati in Italia circa 250.000 mutui per abitazione principale superiori ai 100.000 euro all’anno, una cifra più che sufficiente a sfondare il plafond nei primi 4-5 anni di vita del mutuo.
Con il nuovo tetto da 3.000 euro la spesa detraibile diminuisce di 190 euro all’anno rispetto all’applicazione delle vecchie regole ma, soprattutto, impedisce di portare in detrazione le altre spese coinvolte dal tetto, che fra le grandi voci esclude solo quelle sanitarie. (Il Sole 24 Ore del 17 ottobre 2012, pag. 6, Gianni Trovati )