Dal 2013 i contribuenti minimi non saranno colpiti dalla limitazione della deduzione dei costi sulle auto aziendali e professionali, in quanto potranno continuare a dedurre il 50 per cento.
Per gli altri due regimi dedicati agli imprenditori individuali e ai professionisti (nuove iniziative e residuali), invece, la percentuale dei costi delle auto deducibile dal reddito passerà dal 40 al 27,5 per cento.
Tale differenza di trattamento ha caratterizzato il regime dei «contribuenti senza IVA» già dal suo esordio, nel 2008, quando è stato previsto di non far applicare ai soggetti minimi alcuna regola del TUIR. Infatti, nell’individuare un criterio semplificato di deduzione dei costi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, «a prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono uno specifico limite di deducibilità», le spese di acquisto (anche in leasing) e di gestione dei beni a uso promiscuo possono essere dedotte nella misura del 50 per cento del relativo corrispettivo «comprensivo dell’IVA per la quale non può essere esercitato il diritto alla detrazione» (circolare n. 7/E/2008) e, in particolare, per le auto dei «minimi» non è applicabile neanche il limite del costo di acquisto fiscalmente rilevante, pari a 18.075,99 euro per gli altri regimi fiscali. (Il Sole 24 Ore del 5 settembre 2012, pag. 17, Luca De Stefani )
Tale differenza di trattamento ha caratterizzato il regime dei «contribuenti senza IVA» già dal suo esordio, nel 2008, quando è stato previsto di non far applicare ai soggetti minimi alcuna regola del TUIR. Infatti, nell’individuare un criterio semplificato di deduzione dei costi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, «a prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono uno specifico limite di deducibilità», le spese di acquisto (anche in leasing) e di gestione dei beni a uso promiscuo possono essere dedotte nella misura del 50 per cento del relativo corrispettivo «comprensivo dell’IVA per la quale non può essere esercitato il diritto alla detrazione» (circolare n. 7/E/2008) e, in particolare, per le auto dei «minimi» non è applicabile neanche il limite del costo di acquisto fiscalmente rilevante, pari a 18.075,99 euro per gli altri regimi fiscali. (Il Sole 24 Ore del 5 settembre 2012, pag. 17, Luca De Stefani )