Infatti, le nuove disposizioni applicabili dal 2012 prevedono una penalizzazione per soci e familiari che utilizzano beni dell’impresa concessi a un corrispettivo inferiore ai valori di mercato e, nel dettaglio:
- l’indeducibilità dei costi per l’azienda e
- la tassazione come reddito diverso della differenza tra canone pagato e valore di mercato per il soggetto utilizzatore.
Tuttavia, per le auto aziendali si rileva che il bene è già soggetto a un regime fiscale più restrittivo: l’impresa può infatti scontare dall’imponibile fino al 40 per cento in considerazione del fatto che l’articolo 164 del TUIR “forfettizza” l’inerenza del bene, considerando che tali beni possano essere utilizzati anche per finalità personali o familiari.
Ora, la difficoltà che emerge è nella tassazione del reddito diverso che scatta quando gli utilizzatori «ricevono in godimento un bene, ad un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, a prescindere dalla circostanza che il bene sia assoggettato ad un regime di limitazione della deducibilità prevista nell’ambito del TUIR in capo al soggetto concedente». Questo passaggio – contenuto nella citata circolare n. 24/E – porta a tassare (di nuovo) l’utilizzo personale dell’auto da parte dell’imprenditore individuale o del socio dell’impresa. (Il Sole 24 Ore del 10 luglio 2012, pag. 16, Giovanni Parente )