L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E del 1° giugno, ha fornito alcuni chiarimenti sugli interventi di recupero del patrimonio abitativo e di riqualificazione energetica, sulle detrazioni per le spese sanitarie e sulle agevolazioni per disabili. In particolare:
- in merito alle ristrutturazioni edilizie, il beneficio del 36 per cento per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o del 55 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici permangono anche se nelle fatture non è stato indicato separatamente il costo della manodopera. Inoltre, viene confermata la soppressione dell’obbligo di invio delle comunicazioni di inizio lavori al Centro operativo di Pescara a partire dal 1° gennaio 2011, ancorché il D.L. n. 70 del 2011 fosse entrato in vigore dal 14 maggio 2011;
- per gli immobili di interesse storico/artistico locati, è stata individuata la procedura corretta per la determinazione degli acconti dovuti per l’anno 2012 anticipando, di fatto, la nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 16 del 2012 che ha modificato radicalmente in trattamento fiscale dei redditi di tali beni;
- inoltre, per quanto riguarda le spese sanitarie, è stato chiarito che si potranno detrarre anche le spese per dispositivi medici acquistati in erboristeria e potranno beneficiare della detrazione anche le spese per le prestazioni sanitarie rese da operatori rientranti nelle “professioni sanitarie riabilitative” (individuate dall’articolo 3 del D.M. 29 marzo 2001). Per queste ultime non sarà necessaria la prescrizione medica ma dalla ricevuta del professionista dovrà emergere la figura professionale e la prestazione effettuata;
- infine, è stato precisato che in caso di decesso della persona disabile che aveva acquistato un’autovettura, optando per la ripartizione della detrazione in quattro quote annuali, l’erede, tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del deceduto, può recuperare la parte del beneficio non goduta portando in detrazione in un’unica soluzione le quote residue. (Italia Oggi del 2 giugno 2012, pag. 29, Andrea Bongi, Fabrizio G. Poggiani )