Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con un decreto del 24 maggio 2012, ha emanato il provvedimento attuativo dell’imposta di bollo sui c/c e sui prodotti finanziari introdotta dal D.L. n. 201/2011.
L’imposta di bollo non è dovuta per gli estratti conto e i rendiconti il cui valore medio di giacenza non supera 5mila euro e va applicata al 31 dicembre di ciascun anno ovvero con periodicità infrannuale, quando stabilita contrattualmente o in caso di cessazione durante l’arco dell’anno.
Nel calcolo unitario della soglia dei 5mila non vanno considerati i conti correnti in rosso.
Nel caso in cui il contribuente abbia conti correnti su più istituti bancari, la singola banca non è tenuta a informarsi sui saldi non gestiti direttamente e pertanto la soglia dei 5mila euro va calcolata per singola banca.
Sugli estratti inviati alle società fiduciarie, l’imposta deve essere calcolata nella misura di 34,20 euro se il fiduciante è persona fisica ovvero nella misura di euro 100 se soggetto diverso.
Con riferimento alle polizze di assicurazione, ai buoni postali fruttiferi nonché a prodotti finanziari non dematerializzati per i quali non sussista un rapporto di custodia, l’imposta è dovuta, per ciascun anno, solo all’atto del rimborso o del riscatto. (Il Sole 24 Ore del 30 maggio 2012, pag. 25, Gaetano De Vito )
Nel calcolo unitario della soglia dei 5mila non vanno considerati i conti correnti in rosso.
Nel caso in cui il contribuente abbia conti correnti su più istituti bancari, la singola banca non è tenuta a informarsi sui saldi non gestiti direttamente e pertanto la soglia dei 5mila euro va calcolata per singola banca.
Sugli estratti inviati alle società fiduciarie, l’imposta deve essere calcolata nella misura di 34,20 euro se il fiduciante è persona fisica ovvero nella misura di euro 100 se soggetto diverso.
Con riferimento alle polizze di assicurazione, ai buoni postali fruttiferi nonché a prodotti finanziari non dematerializzati per i quali non sussista un rapporto di custodia, l’imposta è dovuta, per ciascun anno, solo all’atto del rimborso o del riscatto. (Il Sole 24 Ore del 30 maggio 2012, pag. 25, Gaetano De Vito )