Per effetto delle recenti modifiche apportate all’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 dall’articolo 11 della L. n. 44 del 2012, il ravvedimento “sprint” si applicherà a tutte le violazioni e non solo a quelle relative agli omessi versamenti.
Tale ravvedimento comporta una riduzione della sanzione di un ulteriore quindicesimo oltre a quanto previsto, ordinariamente, dalla normativa sul ravvedimento.
Da un punto di visto pratico, sarà pertanto possibile utilizzare tale beneficio anche in relazione alla sanatoria relativa all’infedele dichiarazione, nonché in caso di dichiarazione omessa. A questo punto, devono però essere valutati gli effetti pratici anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 41/E del 2011 con la quale si precisò come la riduzione di un quindicesimo si aggiungeva a quella prevista dal ravvedimento operoso; quindi, se il versamento di un’imposta viene effettuato con un ritardo inferiore a 15 giorni e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la riduzione di cui all’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997 si aggiunge a quella di un decimo del minimo prevista dal citato articolo 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Da un punto di vista sostanziale, tale novità in tema di ravvedimento tornerà utile laddove si intenda sanare la mancata presentazione della dichiarazione a fronte di imposte regolarmente versate ovvero nei casi in cui la violazione comporti, ad esempio, l’obbligo di versamento della sola sanzione già di per sé molto elevata (come, ad esempio, le violazioni afferenti il monitoraggio fiscale che si concretizzano attraverso la mancata o la non completa presentazione del quadro RW all’interno della dichiarazione dei redditi). (Italia Oggi del 4 maggio 2012, pag. 24, Duilio Liburdi )
Da un punto di visto pratico, sarà pertanto possibile utilizzare tale beneficio anche in relazione alla sanatoria relativa all’infedele dichiarazione, nonché in caso di dichiarazione omessa. A questo punto, devono però essere valutati gli effetti pratici anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 41/E del 2011 con la quale si precisò come la riduzione di un quindicesimo si aggiungeva a quella prevista dal ravvedimento operoso; quindi, se il versamento di un’imposta viene effettuato con un ritardo inferiore a 15 giorni e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la riduzione di cui all’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997 si aggiunge a quella di un decimo del minimo prevista dal citato articolo 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Da un punto di vista sostanziale, tale novità in tema di ravvedimento tornerà utile laddove si intenda sanare la mancata presentazione della dichiarazione a fronte di imposte regolarmente versate ovvero nei casi in cui la violazione comporti, ad esempio, l’obbligo di versamento della sola sanzione già di per sé molto elevata (come, ad esempio, le violazioni afferenti il monitoraggio fiscale che si concretizzano attraverso la mancata o la non completa presentazione del quadro RW all’interno della dichiarazione dei redditi). (Italia Oggi del 4 maggio 2012, pag. 24, Duilio Liburdi )