Il maxiemendamento alla Legge di Stabilità 2014 riserva piacevoli sorpresi per i beni acquisiti in locazione finanziaria.
In particolare aumenta la convenienza fiscale del leasing per imprese e lavoratori autonomi: attualmente, nel leasing finanziario, la deducibilità dei canoni è consentita in un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo d’ammortamento ordinario, a prescindere dalla durata contrattuale; regole specifiche riguardano il leasing immobiliare (deducibilità variabile tra 11 ed 18 anni) e di autovetture non strumentali (stesse tempistiche dell’ammortamento); il maxiemendamento interviene sugli art. 54,comma 2, e art. 102, comma 7, del Tuir, in senso decisamente favorevole, per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge. Ciò vale per la locazione finanziaria, quindi per i contratti con opzione finale di acquisto (risoluzione n. 175/2003).
Inoltre, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, viene fissata la durata fiscale del leasing in 12 anni per gli immobili e pari alla metà del periodo di ammortamento per i beni strumentali.
Infine, il nuovo regime del leasing immobiliare riguarderà non solo le imprese ma anche i lavoratori autonomi: per questi ultimi, dal 1° gennaio 2010, era venuta meno la possibilità di dedurre i canoni di leasing immobiliare. (Il Sole 24 Ore del 27 novembre 2013, pag. 13, di Giacomo Albano)