Il decreto del fare approvato sabato scorso dal Governo ha previsto la reintroduzione della mediazione obbligatoria nel processo civile con alcune novità.
L’esecutivo non si è limitato a sanare i vizi di delega denunciati dalla sentenza della Corte costituzionale del 24 ottobre 2012 ma ha previsto diverse modifiche.
La mediazione non sarà obbligatoria per le cause per danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e per i procedimenti di consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696-bis c.p.c. Viene ridotto da quattro a tre mesi il termine massimo oltre il quale si può depositare la domanda giudiziale.
Viene introdotto un incontro preliminare in cui il mediatore è chiamato a verificare con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione e, qualora ciò non avvenga, il costo del procedimento viene diminuito in maniera significativa.
Viene estesa la qualifica di mediatore a tutti gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale, a prescindere o meno dalla frequenza di uno specifico corso abilitante. (Italia Oggi del 18 giugno 2013, pag. 23, Antonio Ciccia, Gianfranco Di Rago )
La mediazione non sarà obbligatoria per le cause per danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e per i procedimenti di consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696-bis c.p.c. Viene ridotto da quattro a tre mesi il termine massimo oltre il quale si può depositare la domanda giudiziale.
Viene introdotto un incontro preliminare in cui il mediatore è chiamato a verificare con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione e, qualora ciò non avvenga, il costo del procedimento viene diminuito in maniera significativa.
Viene estesa la qualifica di mediatore a tutti gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale, a prescindere o meno dalla frequenza di uno specifico corso abilitante. (Italia Oggi del 18 giugno 2013, pag. 23, Antonio Ciccia, Gianfranco Di Rago )