Nella circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i coniugi in comunione dei beni possono usufruire dell’agevolazione prima casa anche nell’ipotesi in cui uno dei due abbia acquistato, in passato, un’abitazione come bene personale.
L’acquisto agevolato effettuato da uno dei coniugi in regime di comunione legale dei beni solitamente comporta l’esclusione dall’agevolazione per entrambi i coniugi di tutti i successivi acquisti di case di abitazione.
L’Amministrazione finanziaria chiarisce però che se il precedente acquisto agevolato è stato effettuato da uno dei coniugi in situazioni che permettono di escludere la comproprietà, l’altro coniuge, cioè quello che non ha fruito dell’agevolazione, può beneficiare del regime di favore per l’acquisto in comunione legale di una casa di abitazione non di lusso per la quota a lui attribuita in presenza delle condizioni per la cosiddetta prima casa. (Il Sole 24 Ore del 1° giugno 2013, pag. 16, Angelo Busani )
L’Amministrazione finanziaria chiarisce però che se il precedente acquisto agevolato è stato effettuato da uno dei coniugi in situazioni che permettono di escludere la comproprietà, l’altro coniuge, cioè quello che non ha fruito dell’agevolazione, può beneficiare del regime di favore per l’acquisto in comunione legale di una casa di abitazione non di lusso per la quota a lui attribuita in presenza delle condizioni per la cosiddetta prima casa. (Il Sole 24 Ore del 1° giugno 2013, pag. 16, Angelo Busani )