Il Ministero delle Finanze, con la circolare n. 1 del 29 aprile, ha fornito alcuni chiarimenti ai Comuni e ai contribuenti sulle nuove disposizioni contenute nell’articolo 10 del D.L. «Pagamenti P.A.» (D.L. n. 35 del 2013). Tale decreto ha modificato i termini per le dichiarazioni e le delibere IMU che hanno incidenza anche sul calcolo dell’imposta in acconto e saldo. In particolare viene precisato che i versamenti in acconto e a saldo dell’IMU devono essere effettuati in base alle aliquote e detrazioni dell’anno precedente, qualora le delibere e i regolamenti non vengano pubblicati sul sito del Ministero delle Finanze, rispettivamente, entro il 16 maggio o il 16 novembre. Nel caso in cui venga pagato l’acconto in base alle aliquote e detrazioni del 2012, il saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno dovrà essere versato a conguaglio della prima rata, in base agli atti pubblicati sul sito informatico entro il 16 novembre. Inoltre sono stati previsti nuovi termini per la presentazione della dichiarazione IMU che, ora, sono stati individuati nella data del 30 giugno dell’anno successivo all’acquisto del possesso dell’immobile. (Italia Oggi del 1° maggio 2013, pag. 26, Sergio Trovato )