Il termine della comunicazione dei dati inerenti i beni concessi ai soci è stato prorogato al 15 ottobre 2013 ma i contribuenti dovranno affrontare la nuova disciplina introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 138/2011 già con la compilazione dell’Unico 2013.
La problematica riguarda sia la società concedente (per quanto riguarda l’eventuale indeducibilità dei costi del bene assegnato) sia il socio (sotto il profilo dell’eventuale reddito diverso da dichiarare).
Vi è in particolare l’obbligo di dichiarare nel rigo L10, colonna 1, del modello Unico 2013 il reddito diverso corrispondente alla differenza tra il valore di mercato del godimento e il corrispettivo annuo per la concessione in uso di beni dell’impresa a soci, all’imprenditore e loro familiari.
Particolari criticità operative sembrano riguardare l’utilizzo da parte dei soci degli immobili aziendali in particolare delle abitazioni che hanno una funzione strumentale all’esercizio dell’attività come ad esempio un albergo o l’abitazione rurale compresa in un fondo rustico. (Il Sole 24 Ore del 24 aprile 2013, pag. 21, Giorgio Gavelli )
Vi è in particolare l’obbligo di dichiarare nel rigo L10, colonna 1, del modello Unico 2013 il reddito diverso corrispondente alla differenza tra il valore di mercato del godimento e il corrispettivo annuo per la concessione in uso di beni dell’impresa a soci, all’imprenditore e loro familiari.
Particolari criticità operative sembrano riguardare l’utilizzo da parte dei soci degli immobili aziendali in particolare delle abitazioni che hanno una funzione strumentale all’esercizio dell’attività come ad esempio un albergo o l’abitazione rurale compresa in un fondo rustico. (Il Sole 24 Ore del 24 aprile 2013, pag. 21, Giorgio Gavelli )