La Commissione studi d’impresa del Notariato nazionale, con lo Studio n. 221-2013/I del 19 febbraio 2013 reso noto ieri, ha precisato che non è necessaria la trasformazione per i passaggi fra srl semplificata, a capitale ridotto e srl ordinaria.
A parere dei notai, la srl semplificata e quella a capitale ridotto non configurano dei sottotipi o varianti tipologiche della srl ordinaria ma discipline eccezionali e derogatorie rispetto alla specifica disposizione (art. 2463, comma 2, n. 4, c.c.), che fissa nella misura di diecimila euro il limite minimo del capitale nominale.
La possibilità di passare ad una srl a capitale ridotto può essere uno strumento idoneo per consentire la prosecuzione dell’attività, originariamente organizzata nella forma di ordinaria srl (o anche di società per azioni), in presenza di perdite particolarmente ingenti. (Italia Oggi dell’11 aprile 2013, pag. 22, Luciano De Angelis e Christina Feriozzi )
La possibilità di passare ad una srl a capitale ridotto può essere uno strumento idoneo per consentire la prosecuzione dell’attività, originariamente organizzata nella forma di ordinaria srl (o anche di società per azioni), in presenza di perdite particolarmente ingenti. (Italia Oggi dell’11 aprile 2013, pag. 22, Luciano De Angelis e Christina Feriozzi )