La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 4796/2013, ha stabilito che un ragioniere iscritto nella sezione A dell’Albo unico in base al D.Lgs. n. 139/2005, può utilizzare il titolo professionale di commercialista o di ragioniere commercialista, ma non quello di dottore commercialista, neppure se nel frattempo ha conseguito la laurea magistrale in Economia.
Anche nel regime transitorio che ha previsto l’iscrizione nella sezione A dell’albo sia dei dottori commercialisti sia dei ragionieri, rimane ferma la distinzione tra le due categorie professionali ed è escluso che per avvalersi del titolo di dottore commercialista sia sufficiente il solo conseguimento della laurea magistrale. Rimane necessario il superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista. (Il Sole 24 Ore del 27 febbraio 2013, pag. 27, Maria Carla De Cesari )