Al fine di aderire al nuovo regime dell’Iva per cassa, in assenza di indicazioni ufficiali, viene ritenuto prudenziale che il contribuente, oltre a tenere un comportamento concludente, rilevabile dalle indicazioni apposte in fattura, debba anche comunicare, nel modello di dichiarazione Iva 2013, l’opzione per il nuovo regime. Tale opzione va effettuata anche dai soggetti che già operavano nel previgente regime dell’Iva per cassa (articolo 7 del D.L. n. 185/2008) ora abrogato. Quando il cliente è un privato nella fattura va indicato il codice fiscale (obbligatorio ai sensi del nuovo articolo 21, comma 2, lettera f, del D.P.R. 633/1972) e non va riportata la dicitura “Iva per cassa” in quanto tale operazione non può rientrare nel regime dell’Iva per cassa ma va considerata ad esigibilità ordinaria. (Il Sole 24 Ore del 4 febbraio 2013, Norme e Tributi, pag. 2, Giorgio Gavelli, Massimo Sirri )