Dopo il parere del Consiglio di Stato, il Ministero della Giustizia ha messo a punto la versione definitiva del provvedimento previsto dalla legge n. 183/2011, che regolamenta le società fra professionisti.
Il provvedimento è ora al vaglio del Ministero dell’Economia. Non rientrano nell’ambito del provvedimento gli ordini degli avvocati e dei notai.
In tema degli oneri informativi verso il cliente posti a carico della società fra professionisti il provvedimento prevede:
In tema degli oneri informativi verso il cliente posti a carico della società fra professionisti il provvedimento prevede:
- il diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
- la possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale.
La società fra professionisti deve consegnare al cliente l’elenco scritto dei singoli soci professionisti con l’indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali e la lista dei soci con finalità d’investimento. La prova dell’adempimento dell’obbligo deve risultare in forma scritta. (Il Sole 24 Ore del 1° febbraio 2013, pag. 19, Giovanni Negri )