La fattura riferita a cessioni intracomunitarie deve continuare ad indicare la dicitura “non imponibile” ai sensi dell’art. 41, D.L. n. 331/1993 e non quella di «inversione contabile», che dal 1° gennaio 2013 deve essere indicata nella fattura quando l’imposta è dovuta dall’acquirente o dal committente.
Non è pertanto corretta la posizione di parte della dottrina secondo cui per effetto delle modifiche apportate all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 dalla legge n. 228/2012, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio scorso, non bisognerebbe più indicare “operazione non imponibile” ma “inversione contabile” nelle fatture relative alle cessioni intracomunitarie.
Con riferimento alle cessioni intracomunitarie le novità introdotte dalla legge di stabilità riguardano:
Con riferimento alle cessioni intracomunitarie le novità introdotte dalla legge di stabilità riguardano:
- il termine di emissione della fattura che va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e registrata, nello stesso termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione;
- la specificazione della norma comunitaria o nazionale applicata, diventa non più obbligatoria. (Italia Oggi del 31 gennaio 2013, pag. 26, Franco Ricca )