La risoluzione n. 2 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento Finanza del Ministero dell’Economia ha ribadito che l’obbligo dichiarativo Imu sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni Ici già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono comunque conoscibili dal comune.
La denuncia Imu non deve pertanto essere mai presentata ogni volta che il comune è in possesso dei dati necessari per il controllo, anche a prescindere dalla casistica indicata nelle istruzioni alla compilazione del modello ministeriale.
La risoluzione n. 2/DF del 2013 esamina in particolare l’obbligo dichiarativo degli imprenditori agricoli professionali, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla disciplina Imu.
Se i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali avevano già dichiarato la loro condizione soggettiva ai fini agevolativi Ici, e nell’ipotesi in cui questa continua a persistere anche in vigenza dell’Imu, tali soggetti non sono tenuti a presentare nuovamente la dichiarazione Imu, dal momento che il comune è già in possesso delle informazioni necessarie per iI riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge. ( Il Sole 24 Ore del 29 gennaio 2013, pag. 19, Luigi Lovecchio )
La risoluzione n. 2/DF del 2013 esamina in particolare l’obbligo dichiarativo degli imprenditori agricoli professionali, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla disciplina Imu.
Se i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali avevano già dichiarato la loro condizione soggettiva ai fini agevolativi Ici, e nell’ipotesi in cui questa continua a persistere anche in vigenza dell’Imu, tali soggetti non sono tenuti a presentare nuovamente la dichiarazione Imu, dal momento che il comune è già in possesso delle informazioni necessarie per iI riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge. ( Il Sole 24 Ore del 29 gennaio 2013, pag. 19, Luigi Lovecchio )