Emergono ancora molte incertezze sui contenuti e le modalità di registrazione della fattura semplificata.
Di fatto, al momento, ne viene ostacolato l’utilizzo in quei settori commerciali (quali la ristorazione o la vendita a domicilio) in cui tale modalità di fatturazione risulterebbe invece particolarmente interessante.
Infatti, la norma derogatoria che disciplina il documento semplificato (articolo 21-bis del D.P.R. n. 633 del 1972) presenta problemi di coordinamento con le regole generali del sistema IVA, segnatamente con l’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, che esplicita il contenuto delle fatture “ordinarie”, e con l’articolo 23, che detta le modalità di registrazione dei documenti attivi.
In particolare, si evidenzia che il fatto che la nuova normativa IVA ponga in termini di alternatività l’indicazione della partita IVA/Codice Fiscale e dei dati anagrafici del cliente fa supporre che la fattura semplificata possa essere emessa anche menzionando i soli dati anagrafici del cessionario/committente, tralasciando sia la partita IVA sia il codice fiscale: questa possibilità sembrerebbe non incompatibile con il portato dell’articolo 226-ter della direttiva 2006/112/CE, dove fra i dati minimi obbligatori della fattura semplificata non si menziona l’indicazione dell’identificativo IVA del cessionario/committente pur restando salva la possibilità per gli Stati membri di prevederne l’indicazione.
Inoltre, tenuto conto che la fattura semplificata può esporre anche solo il codice fiscale o il numero di partita IVA del cliente e l’ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla, non è ancora chiaro come si debba procedere alla registrazione del documento semplificato nel registro delle fatture, considerato che la norma di riferimento richiede che l’annotazione debba riportare sia la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio sia l’ammontare imponibile dell’operazione e l’ammontare dell’imposta. (Il Sole 24 Ore del 12 gennaio 2013, pag. 20, Matteo Mantovani, Benedetto Santacroce )
Infatti, la norma derogatoria che disciplina il documento semplificato (articolo 21-bis del D.P.R. n. 633 del 1972) presenta problemi di coordinamento con le regole generali del sistema IVA, segnatamente con l’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, che esplicita il contenuto delle fatture “ordinarie”, e con l’articolo 23, che detta le modalità di registrazione dei documenti attivi.
In particolare, si evidenzia che il fatto che la nuova normativa IVA ponga in termini di alternatività l’indicazione della partita IVA/Codice Fiscale e dei dati anagrafici del cliente fa supporre che la fattura semplificata possa essere emessa anche menzionando i soli dati anagrafici del cessionario/committente, tralasciando sia la partita IVA sia il codice fiscale: questa possibilità sembrerebbe non incompatibile con il portato dell’articolo 226-ter della direttiva 2006/112/CE, dove fra i dati minimi obbligatori della fattura semplificata non si menziona l’indicazione dell’identificativo IVA del cessionario/committente pur restando salva la possibilità per gli Stati membri di prevederne l’indicazione.
Inoltre, tenuto conto che la fattura semplificata può esporre anche solo il codice fiscale o il numero di partita IVA del cliente e l’ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla, non è ancora chiaro come si debba procedere alla registrazione del documento semplificato nel registro delle fatture, considerato che la norma di riferimento richiede che l’annotazione debba riportare sia la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio sia l’ammontare imponibile dell’operazione e l’ammontare dell’imposta. (Il Sole 24 Ore del 12 gennaio 2013, pag. 20, Matteo Mantovani, Benedetto Santacroce )