La Legge di Stabilità 2013 (articolo 1, comma 473, della legge n. 228 del 2012) ha riaperto i termini fino al prossimo 1° luglio per asseverare la perizia di stima e versare l’imposta sostitutiva, al fine di ridurre il carico fiscale delle cessioni di partecipazioni societarie e dei terreni.
Si ricorda che la rivalutazione può riguardare anche beni già affrancati per effetto di precedenti norme agevolative: in tal caso si può scomputare dall’importo dovuto quanto versato nella prima rivalutazione. Inoltre, è consentito rideterminare al ribasso il valore di un bene già rivalutato per adeguarlo al minore valore di mercato.
Il principale beneficio dell’affrancamento consiste nel fatto che il valore rideterminato assume rilevanza nel calcolo della plusvalenza tassabile ai fini IRPEF e, pertanto, per quantificare l’imponibile della cessione del bene, il contribuente può assumere, in luogo del costo o valore iniziale del bene, quello indicato nella perizia di stima, riducendo sensibilmente la tassazione. (Il Sole 24 Ore del 14 gennaio 2013, Norme e Tributi, pag. 2, Siro Giovagnoli, Emanuele Re )
Il principale beneficio dell’affrancamento consiste nel fatto che il valore rideterminato assume rilevanza nel calcolo della plusvalenza tassabile ai fini IRPEF e, pertanto, per quantificare l’imponibile della cessione del bene, il contribuente può assumere, in luogo del costo o valore iniziale del bene, quello indicato nella perizia di stima, riducendo sensibilmente la tassazione. (Il Sole 24 Ore del 14 gennaio 2013, Norme e Tributi, pag. 2, Siro Giovagnoli, Emanuele Re )