La riforma Fornero ha introdotto significative modifiche riguardanti lo “status” di disoccupato e le agevolazioni alle imprese che assumono disoccupati di lungo periodo.
L’assunzione di soggetti disoccupati per un periodo pari ad almeno 24 mesi, consente alle imprese di usufruire di significativi benefici che, per gli artigiani e per le imprese ubicate nei terrori del vecchio mezzogiorno, si traducono nell’azzeramento per 36 mesi della contribuzione datoriale.
Dal 18 luglio 2012, data dell’entrata in vigore della riforma Fornero, lo svolgimento di attività autonoma, a prescindere dal reddito conseguito, non consente più al lavoratore di conservare il suo stato di disoccupato e pertanto le imprese dovranno attentamente controllare che i lavoratori da assumere posseggano effettivamente lo “status” di disoccupato da 24 mesi per usufruire delle agevolazioni contributive.
Possono usufruire, dopo la riforma, delle agevolazioni contributive per l’assunzione di disoccupati anche le imprese che hanno in precedenza proceduto a licenziamenti aventi causa nel giustificato motivo oggettivo o nella riduzione del personale. Prima della riforma, invece, qualsiasi licenziamento intimato, anche quello per giusta causa, rendeva impossibile l’accesso alle agevolazioni contributive. (Il Sole 24 Ore del 6 dicembre 2012, pag. 27, Antonino Cannioto, Giuseppe Maccarone )
Dal 18 luglio 2012, data dell’entrata in vigore della riforma Fornero, lo svolgimento di attività autonoma, a prescindere dal reddito conseguito, non consente più al lavoratore di conservare il suo stato di disoccupato e pertanto le imprese dovranno attentamente controllare che i lavoratori da assumere posseggano effettivamente lo “status” di disoccupato da 24 mesi per usufruire delle agevolazioni contributive.
Possono usufruire, dopo la riforma, delle agevolazioni contributive per l’assunzione di disoccupati anche le imprese che hanno in precedenza proceduto a licenziamenti aventi causa nel giustificato motivo oggettivo o nella riduzione del personale. Prima della riforma, invece, qualsiasi licenziamento intimato, anche quello per giusta causa, rendeva impossibile l’accesso alle agevolazioni contributive. (Il Sole 24 Ore del 6 dicembre 2012, pag. 27, Antonino Cannioto, Giuseppe Maccarone )