La prima rata dell’Imu si deve versare entro il 16 giugno 2014: le modifiche annunciate relative al versamento della prima rata riguardano infatti soltanto la TASI. Inoltre, ai fini della prima rata della Tasi rilevano le delibere pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 31 maggio 2014. Lo ha chiarito il Ministero dell’Economia e delle Finanze mettendo a disposizione le risposte ad alcune domande frequentemente poste all’Amministrazione Finanziaria da contribuenti e operatori professionali in merito alla corretta applicazione della TASI e dell’IMU. Ieri, inoltre, è stato approvato l’emendamento del Governo che posticipa al 16 ottobre 2014 il termine per il versamento della TASI nei comuni che non hanno deliberato in tempo le aliquote. Tornando ai chiarimenti del Tesoro, nel silenzio della norma, ai fini della determinazione dell’importo dovuto a titolo di Tasi si possono applicare le regole dettate per l’Imu, e quindi conteggiare per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni. Per i fabbricati rurali strumentali, la Tasi si applica con l’aliquota dell’1 per mille, che non può essere aumentata (ai sensi dell’art. 1, comma 678, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147); per tali immobili l’Imu non è dovuta. La base imponibile della Tasi è la stessa presa in considerazione per l’Imu, anche per gli immobili di interesse storico e artistico e per i fabbricati inagibili o inabitabili. Sempre in materia di Tasi, in presenza di un contratto di locazione i rapporti tra proprietario e conduttore sono disciplinati dall’art. 1, comma 681, della citata Legge 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014): pertanto l’inquilino deve versare il tributo nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento del totale dovuto.