La Legge di Stabilità per il 2014 ha messo sotto controllo le compensazioni che saranno fatte con i crediti delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Infatti, è stato previsto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, anche i contribuenti che usano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap, per importi superiori a 15.000 euro annui, devono chiedere il visto di conformità.
Si ricorda che la compensazione di un credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5.000 euro annui dal 1° aprile 2012 può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge ed è inoltre vietato compensare crediti fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro. Il divieto scatta in caso di debiti scaduti iscritti a ruolo per imposte erariali, cioè Iva, Irpef, Ires, Irap e le addizionali sui tributi diretti. (Il Sole 24 Ore del 8 gennaio 2014, pag. 15, di Marco Bellinazzo)