Nel Consiglio dei Ministri del 15 giugno sono stati decisi diversi interventi di semplificazione tra i quali si segnala l’abrogazione della responsabilità solidale negli appalti, l’eliminazione del Modello 770 mensile (di fatto un adempimento mai diventato operativo) e, infine, alcune modifiche alla disciplina sul rilascio del DURC.
In particolare, con la soppressione all’articolo 35 del D.L. n. 223 del 2006 (commi da 28 a 28 ter) viene meno la discussa disciplina che prevede la responsabilità solidale dell’appaltatore e la responsabilità “sanzionatoria” del committente (da 5.000 a 200.000 euro) per il versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore o dall’appaltatore.
Inoltre, per il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), viene stabilito che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori dovranno acquisire d’ufficio il DURC (in formato elettronico) anche per gli eventuali subappaltatori sia per l’accertamento delle clausole di esclusione sia ai fini del pagamento delle prestazioni. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avrà validità di 180 giorni dalla data di emissione e non più quindi di soli tre mesi. La validità semestrale ha un’unica eccezione, in quanto per il pagamento del saldo finale sarà «in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC», a prescindere da quando sia stato rilasciato il precedente. (Il Sole 24 Ore del 16 giugno 2013, pag. 8, Marco Bellinazzo )
Inoltre, per il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), viene stabilito che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori dovranno acquisire d’ufficio il DURC (in formato elettronico) anche per gli eventuali subappaltatori sia per l’accertamento delle clausole di esclusione sia ai fini del pagamento delle prestazioni. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato per tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avrà validità di 180 giorni dalla data di emissione e non più quindi di soli tre mesi. La validità semestrale ha un’unica eccezione, in quanto per il pagamento del saldo finale sarà «in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo DURC», a prescindere da quando sia stato rilasciato il precedente. (Il Sole 24 Ore del 16 giugno 2013, pag. 8, Marco Bellinazzo )