Potrebbero rientrare nella nuova agevolazione pari al 50% del costo sostenuto per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredamento dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10 mila euro, anche gli acquisti effettuati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 63/2013.
La posizione interpretativa prevedente il possibile effetto retroattivo del bonus arredi si ricava dalla lettura combinata dei commi 1 e 2 dell’art. 15 del D.L. n. 63/2013.
Non sembra infatti prevista una data di ingresso del nuovo beneficio fiscale e pertanto sembrerebbe possibile che un contribuente in possesso dei requisiti validi per la detrazione del 50% sulle spese di ristrutturazione sostenute nei primi mesi del 2013 possa detrarre anche spese per acquisto di mobili già sostenute nel medesimo periodo o successivamente. (Italia Oggi del 7 giugno 2013, pag. 26, Andrea Bongi )
Non sembra infatti prevista una data di ingresso del nuovo beneficio fiscale e pertanto sembrerebbe possibile che un contribuente in possesso dei requisiti validi per la detrazione del 50% sulle spese di ristrutturazione sostenute nei primi mesi del 2013 possa detrarre anche spese per acquisto di mobili già sostenute nel medesimo periodo o successivamente. (Italia Oggi del 7 giugno 2013, pag. 26, Andrea Bongi )