L’art. 20 del D.L. n. 63/2013 introduce modifiche alla tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 con riferimento alle somministrazioni di alimenti e bevande nei distributori automatici.
L’aliquota del 10% si applicherà, oltre che alle somministrazioni di alimenti e bevande in genere, a quelle di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività.
Le somministrazioni effettuate mediante distributori collocati in altri luoghi saranno assoggettate all’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria (attualmente del 21%).
La nuova disciplina sembra presentare alcune problematicità operative.
Ad esempio potrebbe accadere che nel medesimo negozio patatine, frullati di frutta, snack di panetteria se acquistati al banco scontano l’Iva del 10%, mentre per quelli prelevati dal distributore automatico presente nel punto di vendita medesimo, l’imposta sale al 21%. (Italia Oggi del 7 giugno 2013, pag. 26, Roberto Rosati )
Le somministrazioni effettuate mediante distributori collocati in altri luoghi saranno assoggettate all’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria (attualmente del 21%).
La nuova disciplina sembra presentare alcune problematicità operative.
Ad esempio potrebbe accadere che nel medesimo negozio patatine, frullati di frutta, snack di panetteria se acquistati al banco scontano l’Iva del 10%, mentre per quelli prelevati dal distributore automatico presente nel punto di vendita medesimo, l’imposta sale al 21%. (Italia Oggi del 7 giugno 2013, pag. 26, Roberto Rosati )