L’INPS, con la circolare n. 78 diffusa nella giornata di ieri, ha precisato i rapporti fra la gestione separata e le altre gestioni previdenziali. In particolare è stato chiarito che qualora un soggetto eserciti un’attività autonoma comportante l’iscrizione alla gestione separata INPS (Legge n. 335 del 1995) e un’attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla gestione commercianti o artigiani, per quest’ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi di abitualità e professionalità della prestazione lavorativa oltre agli eventuali ulteriori requisiti di settore. La verifica del requisito dell’attività prevalente, secondo l’Istituto, è valida, invece, solamente nel caso di commercianti, artigiani e coltivatori diretti che esercitino contemporaneamente due delle tre attività appena menzionate. (Il Sole 24 Ore del 15 maggio 2013, pag. 26, Fabio Venanzi )