Dal 22 aprile sarà possibile iscrivere le nuove società fra professionisti (STP) presso la sezione speciale del registro delle imprese. La normativa in materia dispone comunque che restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti. I professionisti qualora decidano di aggregarsi, devono valutare se scegliere la STP o un’associazione professionale.
Le STP hanno il vantaggio di prevedere soci di capitali, che possono sostenere, soprattutto all’avvio, l’attività professionale. Inoltre, gli studi professionali inquadrati come società possono accedere ad una serie di incentivi da cui finora erano esclusi.
Le associazioni rimangono strutture molto più leggere e flessibili. Non hanno bisogno di un atto formale per essere costituite, né dell’iscrizione al registro delle imprese o di un capitale sociale minimo; inoltre, possono fare a meno degli organi amministrativi e di controllo e di redigere i bilanci di esercizio. Avvocati ed ingegneri dispongono inoltre di ulteriori forme societarie ad hoc. (Il Sole 24 Ore del 15 aprile 2013, Norme e Tributi, pag. 5, Valentina Maglione )
Le associazioni rimangono strutture molto più leggere e flessibili. Non hanno bisogno di un atto formale per essere costituite, né dell’iscrizione al registro delle imprese o di un capitale sociale minimo; inoltre, possono fare a meno degli organi amministrativi e di controllo e di redigere i bilanci di esercizio. Avvocati ed ingegneri dispongono inoltre di ulteriori forme societarie ad hoc. (Il Sole 24 Ore del 15 aprile 2013, Norme e Tributi, pag. 5, Valentina Maglione )