La Banca d’Italia, lo scorso 3 aprile, ha emanato le istruzioni per istituti creditizi e intermediari finanziari ai fini della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.
Il documento è stato reso disponibile nella giornata di ieri sul sito dell’Autorità di vigilanza e impatterà significativamente sui sistemi, le procedure e i rapporti con la clientela delle banche e degli intermediari finanziari italiani o operanti in Italia.
In particolare emerge che gli elementi da considerare per la valutazione del rischio, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 231 del 2007, sono: il cliente, il rapporto, l’operazione. Inoltre viene raccomandata una particolare attenzione che deve essere prestata dalle banche quando si trovano di fronte a clienti che utilizzino banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) in quanto ciò presenta un maggiore rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, agevolando il trasferimento di importi elevati e favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili.
Il provvedimento evidenzia che il ricorso frequente e per importi significativi a banconote di grosso taglio espone il possessore a rischi di furto, smarrimento, deterioramento e quindi risulta oggettivamente disincentivabile. Pertanto, in presenza di tali operazioni di deposito, prelievo o pagamento per importi unitari superiori a 2.500 euro, gli intermediari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare le ragioni del comportamento.
In mancanza di ragionevoli motivazioni scatta l’obbligo di astensione dall’effettuazione dell’operazione e/o dalla prosecuzione del rapporto continuativo. (Italia Oggi del 12 aprile 2013, pag. 21, Christina Feriozzi, Luciano De Angelis )
In particolare emerge che gli elementi da considerare per la valutazione del rischio, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 231 del 2007, sono: il cliente, il rapporto, l’operazione. Inoltre viene raccomandata una particolare attenzione che deve essere prestata dalle banche quando si trovano di fronte a clienti che utilizzino banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) in quanto ciò presenta un maggiore rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, agevolando il trasferimento di importi elevati e favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili.
Il provvedimento evidenzia che il ricorso frequente e per importi significativi a banconote di grosso taglio espone il possessore a rischi di furto, smarrimento, deterioramento e quindi risulta oggettivamente disincentivabile. Pertanto, in presenza di tali operazioni di deposito, prelievo o pagamento per importi unitari superiori a 2.500 euro, gli intermediari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di verificare le ragioni del comportamento.
In mancanza di ragionevoli motivazioni scatta l’obbligo di astensione dall’effettuazione dell’operazione e/o dalla prosecuzione del rapporto continuativo. (Italia Oggi del 12 aprile 2013, pag. 21, Christina Feriozzi, Luciano De Angelis )