Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 17, ha fornito alcuni nuovi chiarimenti sull’attività dei Centri Elaborazioni Dati (C.E.D.), dopo essere intervenuto in passato con la lettera circolare n. 13649 del 2009 e la nota n. 7857 del 2010.
In particolare è stato precisato che, nell’ambito del contrasto all’esercizio abusivo della professione, si deve far riferimento a diverse sentenze di giurisprudenza e deve essere sottolineato come le operazioni svolte dai C.E.D. «devono limitarsi ad elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali la mera imputazione di dati e il relativo calcolo e stampa degli stessi, operazioni che non devono includere attività di tipo valutativo ed interpretativo».
Peraltro, l’articolo 1, comma 5, della Legge n. 12 del 1979, che regola l’attività dei C.E.D., dispone che per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, nonché per l’esecuzione delle attività strumentali e accessorie, le imprese artigiane e quelle piccole, anche in forma cooperativa, possono avvalersi dei Centri Elaborazioni Dati che devono in ogni caso essere assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi indicati dalla legge stessa. (Il Sole 24 Ore del 12 aprile 2013, pag. 25, Matteo Prioschi )
Peraltro, l’articolo 1, comma 5, della Legge n. 12 del 1979, che regola l’attività dei C.E.D., dispone che per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, nonché per l’esecuzione delle attività strumentali e accessorie, le imprese artigiane e quelle piccole, anche in forma cooperativa, possono avvalersi dei Centri Elaborazioni Dati che devono in ogni caso essere assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi indicati dalla legge stessa. (Il Sole 24 Ore del 12 aprile 2013, pag. 25, Matteo Prioschi )