A seguito delle nuove disposizioni del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, introdotte dal Decreto Legislativo n. 192 del 2012, dal 1° gennaio 2013 viene considerato gravemente iniquo e, quindi, nullo, senza alcuna possibilità di fornire prova contraria, l’accordo tra creditore e debitore che esclude a priori l’applicazione dei tassi di interesse di mora.
Queste regole si rifletteranno sul bilancio relativo al 2013, da approvare nel 2014, ma, fin da ora, l’automatismo impone di monitorare i termini di scadenza di incassi e pagamenti per contabilizzare correttamente gli interessi di mora (sia attivi, sia passivi), che ai fini civilistici seguono il principio di competenza.
Per applicare correttamente le disposizioni, è necessario determinare l’esatto momento a partire dal quale gli interessi moratori scattano “in automatico”; questa scadenza può essere pattuita in modo espresso tra le parti. Se la pattuizione manca, o se i termini sono considerati iniqui per il creditore, l’articolo 4 del decreto legislativo n. 231 stabilisce in 30 giorni il termine di pagamento «ordinario», che scatta:
Per applicare correttamente le disposizioni, è necessario determinare l’esatto momento a partire dal quale gli interessi moratori scattano “in automatico”; questa scadenza può essere pattuita in modo espresso tra le parti. Se la pattuizione manca, o se i termini sono considerati iniqui per il creditore, l’articolo 4 del decreto legislativo n. 231 stabilisce in 30 giorni il termine di pagamento «ordinario», che scatta:
- dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando la data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente non è certa o è anteriore al ricevimento delle merci o delle prestazioni.
Se poi il contratto o la legge prevedono un’esplicita accettazione o verifica della merce o dei servizi ricevuti, il termine di 30 giorni decorre da tale accettazione o verifica, se avvengono dopo il ricevimento della fattura o la richiesta di pagamento equivalente; in caso contrario, vale sempre la data di ricevimento di uno di questi documenti. (Il Sole 24 Ore del 25 febbraio 2013, Norme e Tributi, pag. 2, Michele Brusaterra )