L’Agenzia delle Entrate dovrà emanare il provvedimento che stabilirà le nuove modalità di trasmissione dello spesometro ma, nel frattempo, emergono dubbi sull’adempimento dopo il restyling del D.L. n. 16 del 2012.
In particolare si segnala la questione della gestione delle fatture di importo inferiore a 300 euro: lo spesometro nella sua nuova versione prevede l’obbligo di invio delle comunicazioni relativamente a tutte le fatture emesse e ricevute senza più alcuna soglia di esenzione (è stato, infatti, abolito con decorrenza dalle operazioni del 2012 il limite pregresso dei 3.000 euro). In considerazione del fatto che per tali fatture le regole di semplificazione del D.P.R. n. 695 del 1996 consentono al contribuente di produrre un documento riepilogativo riportante i numeri delle fatture a cui si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota applicata, con la conseguente registrazione diretta del documento riepilogativo, ci si chiede come dovranno essere gestiti i predetti documenti nell’invio della comunicazione. Il tema è stato già sollevato dalle associazioni di categoria all’Agenzia delle Entrate nei mesi scorsi e la stessa Agenzia si era dimostrata possibilista per un invio unico delle informazioni in base ai singoli documenti riepilogativi.
Inoltre, relativamente agli obblighi di comunicazione dei commercianti al dettaglio quando gli stessi emettono, su richiesta del cliente ovvero su loro scelta, la fattura in luogo dello scontrino/ricevuta fiscale, emerge l’obbligo di effettuare la comunicazione senza il limite dei 3.600 euro previsti per scontrini e ricevute: pertanto il commerciante al dettaglio per gli scontrini e le ricevute terrà valido il limite di 3.600 euro al contrario, per le fatture, dovrà inviarle a prescindere dall’importo fatturato.
Tuttavia per entrambe le questioni si attende una presa di posizione ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate. (Il Sole 24 Ore del 6 febbraio 2013, pag. 19, Matteo Mantovani, Benedetto Santacroce )
Inoltre, relativamente agli obblighi di comunicazione dei commercianti al dettaglio quando gli stessi emettono, su richiesta del cliente ovvero su loro scelta, la fattura in luogo dello scontrino/ricevuta fiscale, emerge l’obbligo di effettuare la comunicazione senza il limite dei 3.600 euro previsti per scontrini e ricevute: pertanto il commerciante al dettaglio per gli scontrini e le ricevute terrà valido il limite di 3.600 euro al contrario, per le fatture, dovrà inviarle a prescindere dall’importo fatturato.
Tuttavia per entrambe le questioni si attende una presa di posizione ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate. (Il Sole 24 Ore del 6 febbraio 2013, pag. 19, Matteo Mantovani, Benedetto Santacroce )