Nella giornata di ieri la Commissione europea ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico per illustrare gli effetti del recepimento in Italia della direttiva contro i pagamenti “lumaca”.
È stato evidenziato che la regola generale tra le transazioni commerciali tra P.A. e imprese, ma anche tra impresa e impresa (B2B), introdotta dal D.Lgs. n. 192 del 2012, è di 30 giorni per tutti. Le parti non possono decidere di allungare o meno i termini a proprio piacimento a meno che non vi siano circostanze eccezionali che legittimino lo slittamento del termine a 60 giorni (aziende pubbliche, sanità, particolari procedure di appalto come il dialogo competitivo). Al di fuori di questi casi, il periodo massimo per saldare le fatture resta di 30 giorni.
Decorsi i 30 giorni scatteranno gli interessi di mora fissati dal 1° gennaio 2013 all’8,75 per cento (8 per cento + il tasso BCE).
La possibilità di deroga a 60 giorni, che appare come generalizzata nel D.Lgs. n. 192 del 2012, rischia quindi di essere incompatibile con il dettato della Direttiva 2011/7/UE e, tra l’altro, potrebbe anche portare all’avvio di una procedura di infrazione contro l’Italia. (Italia Oggi del 5 febbraio 2013, pag. 23, Francesco Cerisano )
Decorsi i 30 giorni scatteranno gli interessi di mora fissati dal 1° gennaio 2013 all’8,75 per cento (8 per cento + il tasso BCE).
La possibilità di deroga a 60 giorni, che appare come generalizzata nel D.Lgs. n. 192 del 2012, rischia quindi di essere incompatibile con il dettato della Direttiva 2011/7/UE e, tra l’altro, potrebbe anche portare all’avvio di una procedura di infrazione contro l’Italia. (Italia Oggi del 5 febbraio 2013, pag. 23, Francesco Cerisano )