Il D.L. n. 70/2011 ha previsto la possibilità di esonero dall’obbligo della tenuta della scheda carburanti per i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di benzina esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di tracciabilità permettendo la dematerializzazione del nuovo documento di certificazione contenente gli acquisti di carburante effettuati.
Nel corso di Telefisco svoltosi ieri è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che il passaggio dalla scheda carburante al sistema elettronico è ammissibile anche in corso d’anno purché quest’ultima modalità diventi l’unica utilizzata per la contabilizzazione dei rifornimenti.
Lo strumento di pagamento deve essere intestato al soggetto che esercita l’attività economica e l’estratto conto rilasciato dall’emittente deve presentare tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del relativo corrispettivo. (Il Sole 24 Ore del 31 gennaio 2013, pag. 34, Benedetto Santacroce )
Lo strumento di pagamento deve essere intestato al soggetto che esercita l’attività economica e l’estratto conto rilasciato dall’emittente deve presentare tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del relativo corrispettivo. (Il Sole 24 Ore del 31 gennaio 2013, pag. 34, Benedetto Santacroce )