- la presenza di una quota di retribuzione di produttività;
- l’erogazione di tale retribuzione in esecuzione di accordi aziendali o territoriali.
Quanto al primo aspetto, la nuova disciplina stabilisce due vie per definire la retribuzione di produttività. La prima è quella tradizionale: comprende tutte le voci retributive erogate con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione; mentre la seconda, totalmente nuova, comprende le voci retributive erogate in conseguenza dell’attivazione di «almeno una misura in almeno tre aree di intervento» delle quattro previste dal decreto (flessibilità orario, flessibilità delle ferie, flessibilità dell’impiego delle nuove tecnologie, flessibilità delle mansioni).
La seconda condizione implica la previsione dell’erogazione delle retribuzioni di produttività da parte di accordi aziendali e territoriali; a tal proposito il decreto stabilisce che i contratti devono essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio entro 30 giorni dalla sottoscrizione, con allegata un’autodichiarazione di conformità alla nuova disciplina. (Italia Oggi del 24 gennaio 2013, pag. 25, Daniele Cirioli, Cristina Bartelli )