Il decreto legislativo n. 192 del 2012 è pienamente operativo dallo scorso 1° gennaio.
Con tale decreto è stata recepita la direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La nuova disciplina trova applicazione per ogni pagamento effettuato, a titolo di corrispettivo, in una transazione commerciale e, quindi, sia tra privati che tra questi e un soggetto pubblico.
Si evidenzia che la disciplina introduce una sostanziale distinzione tra gli “interessi moratori” (liberamente determinati fra le parti) e gli “interessi legali di mora”, applicabili ope legis ad un tasso pari a quello di riferimento maggiorato di otto punti percentuali. In pratica, mentre dal 1° gennaio le Pubbliche Amministrazioni non possono più derogare all’applicazione degli interessi legali di mora, i privati conservano ancora tale possibilità in alcuni specifici casi.
Di seguito si riepilogano i tempi di pagamento massimi standard stabiliti per tutti:
La nuova disciplina trova applicazione per ogni pagamento effettuato, a titolo di corrispettivo, in una transazione commerciale e, quindi, sia tra privati che tra questi e un soggetto pubblico.
Si evidenzia che la disciplina introduce una sostanziale distinzione tra gli “interessi moratori” (liberamente determinati fra le parti) e gli “interessi legali di mora”, applicabili ope legis ad un tasso pari a quello di riferimento maggiorato di otto punti percentuali. In pratica, mentre dal 1° gennaio le Pubbliche Amministrazioni non possono più derogare all’applicazione degli interessi legali di mora, i privati conservano ancora tale possibilità in alcuni specifici casi.
Di seguito si riepilogano i tempi di pagamento massimi standard stabiliti per tutti:
- 30 giorni dalla data di ricevimento, da parte del debitore, della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica (eventualmente previste ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali), qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
I 30 giorni sono estensibili a 60 nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione, previo accordo espresso e scritto delle parti e solo quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. (Il Sole 24 Ore dell’8 gennaio 2013, pag. 16, Alessandro Sacrestano )