Pubblicate ieri le bozze, con le relative istruzioni, del modello 730/2013, che dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2013 al sostituto d’imposta, oppure entro il 31 maggio 2013 al Caf o ad un professionista abilitato. Il contribuente è tenuto a conservare fino al 31 dicembre 2017 i documenti relativi alla dichiarazione. Tra le novità di quest’anno, si segnala che non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali – in quanto sostituite dall’Imu – sul reddito dominicale dei terreni (mentre il reddito agrario continua ad essere tassato) nonché sul reddito dei fabbricati non locati (compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito). Per gli immobili esenti dall’Imu, anche se non locati, continua ad applicarsi l’Irpef, con le relative addizionali. Le cause di esenzione dall’Imu devono essere evidenziate nel quadro dei terreni (colonna 9) e nel quadro dei fabbricati (colonna 12). Recepite inoltre le novità in materia di detrazioni per gli interventi di recupero edilizio (50 per cento) e di risparmio energetico (55 per cento): queste ultime, in particolare, sono state estese anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore. Infine, si prevede che i contributi sanitari obbligatori relativi al Servizio Sanitario Nazionale, versati con il premio Rc auto, siano deducibili soltanto per la parte che eccede 40 euro.
(Agenzia delle Entrate )
(Agenzia delle Entrate )