È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2012, il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari forestali recante le modalità applicative delle disposizioni di cui all’art. 62 del D.L. n. 1/2012 con riferimento ai contratti in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale.
La nuova disciplina va applicata a tutti i contratti di vendita stipulati dal 24 ottobre 2012 mentre quelli in essere a tale data devono essere adeguati alla forma scritta e alle nuove disposizioni di legge, al massimo entro fine anno.
Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni.
I termini di pagamento decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura mentre le modalità di emissione della fattura rimangono regolamentate dalla vigente normativa fiscale. ( Italia Oggi del 24 novembre 2012, pag. 22, Luigi Chiarello )
Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni.
I termini di pagamento decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura mentre le modalità di emissione della fattura rimangono regolamentate dalla vigente normativa fiscale. ( Italia Oggi del 24 novembre 2012, pag. 22, Luigi Chiarello )