Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento protocollo n. 165764/2012, ha regolamentato le modalità di esercizio dell’opzione per il nuovo regime dell’Iva per cassa previsto dall’articolo 32-bis del D.L. n. 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012.
L’opzione per il regime dell’Iva per cassa si desumerà dal comportamento concludente del contribuente e andrà comunicata nella prima dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto da presentare successivamente alla scelta effettuata.
Tale opzione avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ed è vincolante per almeno un triennio, a meno che non venga superata la soglia di fatturato di 2 milioni.
Alla fine del triennio la scelta del regime dell’Iva per cassa rimane efficace fino a quando non sia revocata, con comunicazione da effettuare con le stesse modalità previste per l’opzione.
A seguito della scelta operata dovrà essere riportata sulle fatture emesse l’annotazione “Iva per cassa ex articolo 32-bis del D.L. n. 83/2012”. (Italia Oggi del 22 novembre 2012, pag. 29, Franco Ricca )
Tale opzione avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ed è vincolante per almeno un triennio, a meno che non venga superata la soglia di fatturato di 2 milioni.
Alla fine del triennio la scelta del regime dell’Iva per cassa rimane efficace fino a quando non sia revocata, con comunicazione da effettuare con le stesse modalità previste per l’opzione.
A seguito della scelta operata dovrà essere riportata sulle fatture emesse l’annotazione “Iva per cassa ex articolo 32-bis del D.L. n. 83/2012”. (Italia Oggi del 22 novembre 2012, pag. 29, Franco Ricca )