Il Governatore della Banca d’Italia, con un provvedimento del 13 novembre 2012, ha integrato le disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie fra clienti e banche nella valutazione del merito creditizio e nella gestione del credito mediante la procedura introdotta dal D.L. n. 29/2012.
Il cliente di un istituto bancario può chiedere al prefetto di avviare la speciale procedura, qualora contesti alla banca l’erogazione mancata, ridotta o revocata di un finanziamento, oppure l’inasprimento delle condizioni applicate o altri comportamenti concernenti la valutazione del merito creditizio.
Per attivare la procedura bisogna presentare istanza tramite Pec al prefetto, redatta su apposito modulo, specificando l’oggetto e le motivazioni della richiesta, nonché, distintamente, cosa richiesto all’arbitro bancario finanziario (Abf).
Il prefetto, ricevuta l’istanza del cliente dell’istituto bancario deve redigere un’informativa e invitare la banca a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30 giorni.
Valutata la risposta della banca il prefetto deve predisporre una relazione con la quale deve motivare le ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la questione sollevata dal cliente all’Abf. (Il Sole 24 Ore del 21 novembre 2012, pag. 23, Adriano Melchiori )
Per attivare la procedura bisogna presentare istanza tramite Pec al prefetto, redatta su apposito modulo, specificando l’oggetto e le motivazioni della richiesta, nonché, distintamente, cosa richiesto all’arbitro bancario finanziario (Abf).
Il prefetto, ricevuta l’istanza del cliente dell’istituto bancario deve redigere un’informativa e invitare la banca a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30 giorni.
Valutata la risposta della banca il prefetto deve predisporre una relazione con la quale deve motivare le ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la questione sollevata dal cliente all’Abf. (Il Sole 24 Ore del 21 novembre 2012, pag. 23, Adriano Melchiori )