L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 42/E del 9 novembre 2012, ha fornito chiarimenti in merito agli effetti delle disposizioni normative introdotte dall’articolo 7, comma 2, lettera p), del D.L. n. 70/2011 (c.d. Decreto sviluppo) relative alla soppressione della scheda carburante per i soggetti che effettuano l’acquisto mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari.
Le disposizioni del Decreto Sviluppo esonerano dall’obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
Pertanto ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta.
L’Agenzia ha precisato che non è necessario che la carta di credito utilizzata per l’acquisto di carburante sia utilizzata esclusivamente per gli acquisti relativi all’attività d’impresa o artistica o professionale.
Nel caso in cui la carta di credito sia utilizzata anche per altre operazioni, la transazione relativa all’acquisto del carburante deve risultare distintamente in modo da essere individuabile. (Italia Oggi del 10 novembre 2012, pag. 21, Franco Ricca )
Pertanto ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta.
L’Agenzia ha precisato che non è necessario che la carta di credito utilizzata per l’acquisto di carburante sia utilizzata esclusivamente per gli acquisti relativi all’attività d’impresa o artistica o professionale.
Nel caso in cui la carta di credito sia utilizzata anche per altre operazioni, la transazione relativa all’acquisto del carburante deve risultare distintamente in modo da essere individuabile. (Italia Oggi del 10 novembre 2012, pag. 21, Franco Ricca )