Con riferimento alla nuova disciplina che regola i rapporti fra le imprese del settore agroalimentare introdotta dall’art. 62 del D.L. n. 1 /2012 si segnalano alcune precisazioni fornite dal Ministero delle Politiche agricole a quesiti formulati dai lettori del Sole 24 Ore.
In una risposta relativa alle forniture agli enti pubblici, viene confermato il principio che la nuova normativa introdotta dall’art. 62 riguarda le cessioni di beni e non le prestazioni di servizi ancorché comprendano la fornitura di prodotti alimentari come il servizio di mensa.
Pertanto se la fornitura ad esempio ad un Comune riguarda il servizio di mensa, non sono applicabili le nuove regole ex articolo 62, mentre se la scuola dispone di cucina e cuoche alle dipendenze, e vengono quindi acquistate le derrate alimentari necessarie, le forniture devono essere pagate entro 30 e 60 giorni a secondo della deteriorabilità di tali beni.
In un altro quesito, precisando che il contratto si perfeziona al momento e nel luogo di consegna della merce, il Ministero indica come determinante la firma sul documento di trasporto o sulla fattura da parte del destinatario. Tale indicazione fornita è imprecisa in quanto la firma di tale documento è una prassi opportuna ma non più obbligatoria in base alla normativa fiscale, a seguito della soppressione dell’obbligo del documento di trasporto medesimo. (Il Sole 24 Ore del 6 novembre 2012, pag. 26, Gian Paolo Tosoni )
Pertanto se la fornitura ad esempio ad un Comune riguarda il servizio di mensa, non sono applicabili le nuove regole ex articolo 62, mentre se la scuola dispone di cucina e cuoche alle dipendenze, e vengono quindi acquistate le derrate alimentari necessarie, le forniture devono essere pagate entro 30 e 60 giorni a secondo della deteriorabilità di tali beni.
In un altro quesito, precisando che il contratto si perfeziona al momento e nel luogo di consegna della merce, il Ministero indica come determinante la firma sul documento di trasporto o sulla fattura da parte del destinatario. Tale indicazione fornita è imprecisa in quanto la firma di tale documento è una prassi opportuna ma non più obbligatoria in base alla normativa fiscale, a seguito della soppressione dell’obbligo del documento di trasporto medesimo. (Il Sole 24 Ore del 6 novembre 2012, pag. 26, Gian Paolo Tosoni )