Nel settore agro-alimentare si segnala la modifica al decreto ministeriale attuativo dell’articolo 62 del decreto liberalizzazioni (D.L. n. 1 del 2012).
In particolare, le disposizioni contenute nell’articolo 62 del D.L. n. 1 del 2012, concernenti la disciplina dei pagamenti dei prodotti agricoli e alimentari, continuano a creare numerosi disagi agli operatori: dal nuovo testo del decreto attuativo del 19 ottobre scorso, modificato rispetto alla bozza divulgata e sottoscritto dai Ministri delle Politiche Agricole e dello Sviluppo Economico, emergono ulteriori complessità operative, con particolare riferimento alla sottoscrizione dei contratti.
Sembra essere confermata la possibilità che il contratto, in deroga ai principi generali fissati dalle leggi vigenti, possa non essere sottoscritto ma solo se «la superfluità della sottoscrizione» risulti superabile da «situazioni equipollenti all’apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto»: da tale locuzione si ritiene pertanto che i contraenti possano omettere la sottoscrizione dei documenti solo nel caso in cui le parti siano ben identificabili nel contratto e che il cessionario confermi la propria obbligazione.
I documenti in forma scritta (contratti, ordini, documenti di trasporto, fatture e quant’altro), in alternativa, dovranno essere sempre sottoscritti da entrambe le parti, nelle persone dei legali rappresentanti. (Italia Oggi del 1° novembre 2012, pag. 29, Fabrizio G. Poggiani )
Sembra essere confermata la possibilità che il contratto, in deroga ai principi generali fissati dalle leggi vigenti, possa non essere sottoscritto ma solo se «la superfluità della sottoscrizione» risulti superabile da «situazioni equipollenti all’apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto»: da tale locuzione si ritiene pertanto che i contraenti possano omettere la sottoscrizione dei documenti solo nel caso in cui le parti siano ben identificabili nel contratto e che il cessionario confermi la propria obbligazione.
I documenti in forma scritta (contratti, ordini, documenti di trasporto, fatture e quant’altro), in alternativa, dovranno essere sempre sottoscritti da entrambe le parti, nelle persone dei legali rappresentanti. (Italia Oggi del 1° novembre 2012, pag. 29, Fabrizio G. Poggiani )