I contribuenti con giro d’affari non superiore a 2 milioni di euro potranno optare per l’applicazione del nuovo regime IVA «per cassa» con decorrenza dalle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012. È quanto si desume dalla lettura del decreto del Ministero dell’Economia datato 11 ottobre, in corso di pubblicazione sulla G.U.
Per i contribuenti che decidono di avvalersi del regime di cassa, l’imposta sulle operazioni attive effettuate verso soggetti passivi diviene esigibile al momento dell’incasso del corrispettivo, ma comunque non oltre un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario/committente, prima del decorso del termine, sia assoggettato a procedure concorsuali (non vengono menzionate, invece, le procedure esecutive).
Per quanto riguarda invece le operazioni passive, specularmente, il diritto alla detrazione è esercitato a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie (effettuazione dell’operazione).
Nell’ipotesi di incasso (o di pagamento) parziale, poi, il decreto prevede che l’IVA si rende dovuta (o detraibile) nella proporzione esistente fra la somma incassata (o pagata) e il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Si segnala inoltre che l’adozione del regime di cassa non ha effetto per i cessionari/committenti, per i quali, in deroga alla regole generale, la norma prevede che il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento dell’effettuazione dell’operazione (salvo che anch’essi applichino, a loro volta, il regime speciale).
Infine, l’articolo 7 del decreto prevede che, qualora sia superato il limite di 2 milioni nel corso dell’anno, il regime di cassa cessa di applicarsi alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo a quello nel quale il limite è superato e, in caso di superamento del limite o di revoca dell’opzione, nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stato applicato il regime di cassa, occorre computare a debito l’IVA «in sospeso» (ossia quella fatturata in regime di cassa per la quale non è stato ancora incassato il corrispettivo). A partire dalla stessa liquidazione, parallelamente, può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA non ancora pagata ai fornitori.
Riprendendo la norma di legge, l’articolo 4 del decreto fa obbligo al contribuente che si avvale del regime di cassa di indicare sulle fatture emesse il riferimento all’articolo 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972; la relazione precisa tuttavia che l’omissione di questa annotazione costituisce violazione formale. (Italia Oggi del 17 ottobre 2012, pag. 23, Franco Ricca )
Per quanto riguarda invece le operazioni passive, specularmente, il diritto alla detrazione è esercitato a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie (effettuazione dell’operazione).
Nell’ipotesi di incasso (o di pagamento) parziale, poi, il decreto prevede che l’IVA si rende dovuta (o detraibile) nella proporzione esistente fra la somma incassata (o pagata) e il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Si segnala inoltre che l’adozione del regime di cassa non ha effetto per i cessionari/committenti, per i quali, in deroga alla regole generale, la norma prevede che il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento dell’effettuazione dell’operazione (salvo che anch’essi applichino, a loro volta, il regime speciale).
Infine, l’articolo 7 del decreto prevede che, qualora sia superato il limite di 2 milioni nel corso dell’anno, il regime di cassa cessa di applicarsi alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo a quello nel quale il limite è superato e, in caso di superamento del limite o di revoca dell’opzione, nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stato applicato il regime di cassa, occorre computare a debito l’IVA «in sospeso» (ossia quella fatturata in regime di cassa per la quale non è stato ancora incassato il corrispettivo). A partire dalla stessa liquidazione, parallelamente, può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA non ancora pagata ai fornitori.
Riprendendo la norma di legge, l’articolo 4 del decreto fa obbligo al contribuente che si avvale del regime di cassa di indicare sulle fatture emesse il riferimento all’articolo 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972; la relazione precisa tuttavia che l’omissione di questa annotazione costituisce violazione formale. (Italia Oggi del 17 ottobre 2012, pag. 23, Franco Ricca )