In base a quanto stabilito dall’articolo 33, comma 5, del D.L. n. 83 del 2012, è ora possibile dedurre immediatamente, oltre che i crediti di modeste dimensioni, anche i crediti prescritti.
La nuova disciplina prevede espressamente che gli elementi certi e precisi ai fini della deducibilità della perdita sussistono quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto, a prescindere dall’importo.
Quindi la deducibilità automatica, cioè senza necessità di formalità di recupero, scatta oltre che per i piccoli crediti anche per i crediti prescritti.
Tuttavia, come evidenzia l’autore, tale fattispecie presenta in pratica alcune problematiche dovute fondamentalmente al diverso momento di estinzione del diritto alla riscossione, disciplinato dagli articoli 2934 e seguenti del Codice Civile.
Infatti, il termine di prescrizione non è omogeneo per tutte le tipologie di credito: accanto alla prescrizione ordinaria decennale (articolo 2946, Codice Civile) sono previsti termini più brevi in relazione a determinate fattispecie di rapporti. (Il Sole 24 Ore del 4 settembre 2012, pag. 21, Cristina Odorizzi )
Quindi la deducibilità automatica, cioè senza necessità di formalità di recupero, scatta oltre che per i piccoli crediti anche per i crediti prescritti.
Tuttavia, come evidenzia l’autore, tale fattispecie presenta in pratica alcune problematiche dovute fondamentalmente al diverso momento di estinzione del diritto alla riscossione, disciplinato dagli articoli 2934 e seguenti del Codice Civile.
Infatti, il termine di prescrizione non è omogeneo per tutte le tipologie di credito: accanto alla prescrizione ordinaria decennale (articolo 2946, Codice Civile) sono previsti termini più brevi in relazione a determinate fattispecie di rapporti. (Il Sole 24 Ore del 4 settembre 2012, pag. 21, Cristina Odorizzi )