La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 19 luglio 2012 riferita al procedimento n. C-334/10, ha statuito la legittimità della detrazione dell’Iva riferita a spese di manutenzione sostenute su beni d’impresa utilizzati temporaneamente a fini privati.
Il fatto che il bene aziendale oggetto delle modifiche abbia o non abbia, al momento dell’acquisto, formato oggetto di diritto alla detrazione, non rileva ai fini della detraibilità dell’Iva relativa alle spese di manutenzione.
È stato inoltre ribadito che la circostanza che i beni acquisiti per fini d’impresa non siano immediatamente impiegati nell’attività economica, in linea generale, non può condurre a negare il diritto alla detrazione dell’Iva assolta a monte. (Italia Oggi del 20 luglio 2012, pag. 28, Franco Ricca )
È stato inoltre ribadito che la circostanza che i beni acquisiti per fini d’impresa non siano immediatamente impiegati nell’attività economica, in linea generale, non può condurre a negare il diritto alla detrazione dell’Iva assolta a monte. (Italia Oggi del 20 luglio 2012, pag. 28, Franco Ricca )