In presenza di due unità immobiliari contigue, autonomamente accatastate, per applicare le agevolazioni Imu per l’abitazione principale è necessario richiedere l’accatastamento unitario.
Qualora la fusione delle due unità immobiliari contigue non sia possibile per la distinta titolarità delle medesime si ritiene sufficiente richiedere l’accatastamento unitario ai fini fiscali.
In pratica si deve richiedere all’Ufficio del Territorio un’apposita annotazione negli atti catastali contenente l’indicazione delle rendite attribuibili nell’ipotesi in cui le due unità fossero fuse.
Attraverso tale annotazione gli immobili rimangono distinti ma viene consentito il calcolo della rendita data dalla somma delle due unità determinando un unico imponibile Imu sul quale è possibile applicabile l’aliquota ridotta.
L’annotazione non ha effetti retroattivi. (Il Sole 24 Ore del 18 luglio 2012, pag. 24, Luigi Lovecchio )
In pratica si deve richiedere all’Ufficio del Territorio un’apposita annotazione negli atti catastali contenente l’indicazione delle rendite attribuibili nell’ipotesi in cui le due unità fossero fuse.
Attraverso tale annotazione gli immobili rimangono distinti ma viene consentito il calcolo della rendita data dalla somma delle due unità determinando un unico imponibile Imu sul quale è possibile applicabile l’aliquota ridotta.
L’annotazione non ha effetti retroattivi. (Il Sole 24 Ore del 18 luglio 2012, pag. 24, Luigi Lovecchio )