Il Ministero dell’Economia, ha emanato il decreto ministeriale 30 giugno 2012 attuativo dell’articolo 117 bis del Testo Unico Bancario, che impone alle banche alcuni limiti nella determinazione delle commissioni addebitabili ai clienti, a decorrere dal 1° luglio 2012.
Per gli affidamenti viene introdotta una commissione onnicomprensiva avente il limite dello 0,5% trimestrale. Le banche non possono addebitare per gli affidamenti altri costi (oltre alla commissione e agli interessi), quali spese istruttoria o spese per il conteggio interessi o ogni altro corrispettivo per attività a servizio del fido medesimo.
Per gli sconfinamenti senza fido oppure oltre il fido sono previsti i seguenti compensi:
Per gli sconfinamenti senza fido oppure oltre il fido sono previsti i seguenti compensi:
- una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa commisurata ai costi;
- un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
Per le imprese si può applicare una commissione di istruttoria per scaglioni di sconfinamenti, ma solo se lo scoperto è superiore a 5 mila euro e con al massimo tre scaglioni. La commissione non è dovuta nell’ipotesi di sconfinamento solo per data di valuta. Nessuna commissione può essere invece applicata ai consumatori per scoperti occasionali (saldo passivo complessivo fino a 500 euro per 7 giorni). (Italia Oggi del 5 luglio 2012, pag. 25, Antonio Ciccia )