- la durata della collaborazione supera gli 8 mesi nell’anno solare;
- il corrispettivo dei ricavi del collaboratore nello stesso anno solare supera la misura dell’80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nello stesso anno solare;
- il prestatore ha la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente.
Le nuove disposizioni valgono per i rapporti instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma, mentre i contratti in corso potranno essere rivisti o adattati alle nuove regole entro 12 mesi dalla stessa data.
La presunzione che si tratti non di partita IVA ma di rapporto di lavoro a progetto, non opera quando la prestazione lavorativa sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività, e sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali relativo alla gestione dei commercianti (per il 2012, a 18.663 euro). (Il Sole 24 Ore del 28 giugno 2012, pag. 17, Maria Rosa Gheido )