L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/E del 20 giugno 2012, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle regole di determinazione della base imponibile Irap.
Le nuove precisazioni si aggiungono a quelle già fornite nelle circolari n. 27/E del 26 maggio 2009, n. 36/E del 16 luglio 2009 e n. 39/E del 22 luglio 2009.
In tema di affitto di azienda viene precisato che gli accantonamenti, volti alla creazione di un apposito fondo destinato al ripristino di valore dei beni locati, possono concorrere, ai fini Irap, alla formazione del valore della produzione nell’esercizio di competenza se sono effettuati sulla base di elementi oggettivi e supportati da valida documentazione.
In riferimento agli oneri finanziari e spese del personale capitalizzati, viene ricordato che tali costi, in base al documento interpretativo n. 1 dell’Oic 12, devono confluire nella voce A4 del conto economico e non devono essere portati in rettifica di quanto iscritto nella loro voce originaria di competenza (B o C17). Tali valori iscritti nella voce A4 del conto economico, riguardanti la capitalizzazione della voce di costo relativa agli interessi passivi e al costo del personale, devono concorrere alla determinazione della base imponibile Irap. (Italia Oggi del 21 giugno 2012, pag. 30, Norberto Villa )
In tema di affitto di azienda viene precisato che gli accantonamenti, volti alla creazione di un apposito fondo destinato al ripristino di valore dei beni locati, possono concorrere, ai fini Irap, alla formazione del valore della produzione nell’esercizio di competenza se sono effettuati sulla base di elementi oggettivi e supportati da valida documentazione.
In riferimento agli oneri finanziari e spese del personale capitalizzati, viene ricordato che tali costi, in base al documento interpretativo n. 1 dell’Oic 12, devono confluire nella voce A4 del conto economico e non devono essere portati in rettifica di quanto iscritto nella loro voce originaria di competenza (B o C17). Tali valori iscritti nella voce A4 del conto economico, riguardanti la capitalizzazione della voce di costo relativa agli interessi passivi e al costo del personale, devono concorrere alla determinazione della base imponibile Irap. (Italia Oggi del 21 giugno 2012, pag. 30, Norberto Villa )